Agenzia pubblica d’affari

Per agenzia d’affari in genere si intende l’impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell’assunzione o trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro, con esclusione delle attività di intermediazione soggette a specifica disciplina di settore.

 
L’attività di agenzia d’affari deve possedere le seguenti caratteristiche:

– essere svolta con carattere di abitualità (e non quindi occasionalmente), professionalità e organizzazione (seppur minima);
– avere quale fine quello di lucro (e non quindi gratuito) secondo tariffa;
– configurarsi come una prestazione d’opera (obbligazione di fare);
– la prestazione deve essere rivolta a chiunque ne faccia richiesta (quindi pubblica);
– la prestazione deve consistere in una intermediazione (trattare per conto di altri).

 

Per svolgere l’attività è necessario presentare Comunicazione al SUAP come previsto dall’articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 e:

– possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

 


APERTURA E TRASFERIMENTO DI SEDE

 Comunicazione

Allegati

Possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti – Allegato A

Possesso dei requisiti da parte del Preposto – Allegato B

Dichiarazione di auto-vidimazione del registro giornale degli affari

Scheda Anagrafica

 


SUBINGRESSO

Comunicazione per il Subingresso in Attività

Allegati

Possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti – Allegato A

Dichiarazione di auto-vidimazione del registro giornale degli affari

Scheda Anagrafica

 


CESSAZIONE

Comunicazione Cessazione di Attività

Allegati

Scheda Anagrafica

 

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