Vendita promozionale

Vendite Straordinarie

Le vendite straordinarie sono normate dall’art. 15 del D.Lgs 31.031998, n. 114 avente ad oggetto: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione (saldi) e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, d’acquisto dei propri prodotti.

 

Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno o più o tutti i prodotti della gamma merceologica applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.
Le vendite promozionali dei prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda non possono essere effettuate nei periodi di svolgimento delle vendite di fine stagione (saldi) e nei 30 giorni antecedenti.
Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l’igiene della persona e per l’igiene della casa non sono soggette alle limitazioni di cui sopra.
Non si necessita di presentare nessuna comunicazione per svolgere la vendita promozionale.

 

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