Vendita di fine stagione (saldi)

Vendite Straordinarie

Le vendite straordinarie sono normate dall’art. 15 del D.Lgs 31.031998, n. 114 avente ad oggetto: “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.
Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione (saldi) e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, d’acquisto dei propri prodotti.

 

Vendite di Fine stagione (saldi)

La normativa regionale vigente in materia stabilisce che:
– i saldi invernali decorrono dal primo sabato del mese di gennaio per la durata di 60 giorni;
– i saldi estivi decorrono dal primo sabato di luglio per la durata di 60 giorni.
Possono essere venduti a saldo prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda che, se non venduti entro un certo tempo, sono suscettibili di notevole deprezzamento.
Non si necessita di presentare nessuna comunicazione per svolgere la vendita di fine stagione.

 

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